Art. 27.
(Valori limite di emissione e migliore tecnologia disponibile).

      1. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 26, l'impresa è comunque tenuta all'osservanza dei valori limite di emissione, delle norme e degli obiettivi di qualità ambientale e delle prescrizioni dell'autorizzazione, stabilite per l'esercizio dell'attività o dell'impianto.
      2. L'osservanza di valori limite di emissione progressivamente più restrittivi può essere imposta dall'autorità competente attraverso l'adozione graduale della migliore tecnologia disponibile, in conformità ai criteri di cui all'articolo 26, comma 2, e tenendo conto della situazione ambientale.

 

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